Il passo carrabile o passo carraio è un qualsiasi sbocco di un'area privata su un'area di pubblico passaggio. Il passo carrabile collega dunque un'area privata, fisicamente delimitata e idonea alla sosta o alla circolazione dei veicoli, a un'area di uso pubblico per consentire l'accesso dalla proprietà privata alla pubblica via e viceversa.
Per aprire un passo carrabile o passo carraio occorre aver ottenuto autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 "Nuovo codice della strada" e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46).
Per aprire un nuovo passo carrabile è necessario avere preventivamente ottenuto il titolo abilitativo edilizio previsto per la realizzazione del cancello.
L'installazione e la manutenzione del segnale, fornito dall'Ente, sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.
Approfondimenti
Il passo carrabile deve essere installato osservando le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46.
Il cartello del passo carrabile ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120).
Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio.
Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.